Rifacimento della condotta fognaria: i condomini sono sempre tenuti al pagamento?

condotta fognariaTizio impugnava la delibera assembleare con la quale venivano ripartite tra tutti i condomini le spese per il rifacimento della condotta fognaria condominiale.

Sia in primo grado che in secondo grado il ricorso è strato rigettato. La Corte d’Appello ha ritenuto operante la presunzione di condominialità ex art 1117 comma 3 cc riguardo ai raccordi di collegamento tra la colonna principale di scarico delle acque e le singole unità immobiliari, oggetto dell’intervento di manutenzione.

Il rifacimento della condotta fognaria rientra tra le spese necessarie per le parti comuni

La Corte di Cassazione ha confermato le argomentazioni del giudice di secondo grado, a maggior ragione ritenendo che, il fatto che la manutenzione dell’impianto avesse riguardato il raccordo di collegamento verticale tra la colonna di scarico e le singole unità immobiliari o il tratto orizzontale, era irrilevante ai fini della decisione.

Difatti, la Cassazione ha chiarito che: “ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell’art. 1123 c.c., giustificano l’obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale.

Rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell’edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all’uso di tutti i condomini, restando, viceversa, esclusi dalla proprietà condominiale quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento” (Cass. Civ. ord. 15302/2022).