Chi paga il rifacimento del tetto?

 

Quando la struttura del condominio e delle parti condominiali fa sorgere delle difficoltà di individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle spese condominiali relativamente ad alcune parti del condominio, vi è necessità di individuare e capire come ripartire le spese e i soggetti effettivi tenuti a tale corresponsione. Questo è il caso, ad esempio, di un condominio suddiviso in più blocchi o dotato di un blocco interno al cortile condominiale coperto da un differente tetto. Su tali aspetti la giurisprudenza ha prospettato soluzioni contrastanti, tuttavia secondo un orientamento richiamato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione civile sez. VI – 07/10/2019, n. 24927, non sarebbe ammissibile una ripartizione della spesa per zone: cioè, non è possibile porre la spesa solo a carico dei proprietari delle unità immobiliari (appartamenti, cantine etc.) poste nell’area sottostante alla zona del tetto da riparare. La suddetta sentenza, ha stabilito in sostanza, che le parti dell’edificio in condominio finalizzate a preservare l’edificio condominiale dalle infiltrazioni d’acqua, piovana rientrano, per la loro utilizzo collettivo, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono soggette a ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c.

Attualmente tale orientamento è dunque da ritenersi maggioritario e risulta seguito anche dalla maggior parte dei Tribunali di merito italiani che affrontano tale questione applicando pedissequamente i dettami dell’art. 1123 c.c.

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