Riscaldamento centralizzato e distacco di un utente

Un condomino può staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato se provvede a installare un impianto proprio e solamente se non finisce per beneficiare del calore prodotto dai caloriferi degli altri condomini.

Secondo la Cassazione, se così non fosse, il condomino in questione verrebbe a usufruire illecitamente del riscaldamento prodotto dagli altri inquilini.

In tale disamina, la Corte ripercorre la sentenza di merito secondo la quale il distacco operato dal condomino comportava un aggravio delle spese dei consumi per gli altri condòmini, determinato anche dal fatto che il condomino, nell’operare il distacco, non aveva provveduto a installare un autonomo impianto di riscaldamento, usufruendo quindi del calore prodotto dai radiatori degli altri condòmini.

In sostanza, dunque, tale condotta non deve determinare squilibri di funzionamento dell’impianto o aumenti di spesa per i condomini, ed è il condomino che chiede il distacco che deve dare prova di tutto ciò.

(Corte di Cassazione, 8 settembre 2023, n. 26185)